Art. 3.
(Riorganizzazione della SIAE).

      1. La rappresentanza, in Italia e all'estero, dei titolari del diritto d'autore, individuati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi sono riconosciute alla SIAE, che le esercita in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. La SIAE può, altresì, effettuare la gestione di servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, dei contributi e dei diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati.
      2. La SIAE è ente economico a base associativa di diritto pubblico ed esercita le funzioni attribuite con legge in ottemperanza ai princìpi di universalità e di identità di trattamento dei destinatari dell'attività, senza discriminazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di disciplina antitrust e in generale di libera concorrenza.
      3. La struttura organizzativa della SIAE rispecchia l'articolazione delle forme di espressione artistica in essa rappresentate, ciascuna delle quali, attraverso una adeguata rappresentanza negli organi della Società, concorre alla determinazione degli indirizzi e delle scelte gestionali della SIAE stessa.
      4. La SIAE promuove l'attivazione di nuove attività e di servizi correlati alle funzioni istituzionali, nell'interesse degli associati e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

 

Pag. 5


      5. La SIAE organizza la propria gestione contabile prevedendo l'istituzione di appositi fondi autonomi, destinati a finalità solidaristiche e alla promozione del repertorio nazionale, tramite l'accantonamento di quote degli introiti derivanti dall'attività di rappresentanza del diritto d'autore, la cui determinazione è definita con la procedura di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 12.
      6. La vigilanza sulla SIAE è esercitata dal Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.
      7. La gestione finanziaria della SIAE è sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.
      8. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme del diritto privato.