1. La rappresentanza, in Italia e all'estero, dei titolari del diritto d'autore, individuati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi sono riconosciute alla SIAE, che le esercita in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. La SIAE può, altresì, effettuare la gestione di servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, dei contributi e dei diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati.
2. La SIAE è ente economico a base associativa di diritto pubblico ed esercita le funzioni attribuite con legge in ottemperanza ai princìpi di universalità e di identità di trattamento dei destinatari dell'attività, senza discriminazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di disciplina antitrust e in generale di libera concorrenza.
3. La struttura organizzativa della SIAE rispecchia l'articolazione delle forme di espressione artistica in essa rappresentate, ciascuna delle quali, attraverso una adeguata rappresentanza negli organi della Società, concorre alla determinazione degli indirizzi e delle scelte gestionali della SIAE stessa.
4. La SIAE promuove l'attivazione di nuove attività e di servizi correlati alle funzioni istituzionali, nell'interesse degli associati e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.